12 giugno 2024
Dal resoconto stenografico della seduta n.305, 12-13 giugno 2024, Camera dei deputati. “Il deputato Donno scende al centro dell’emiciclo e si avvicina con veemenza al Ministro Calderoli dispiegando la bandiera italiana, trattenuto dagli assistenti parlamentari - Vivissime proteste di deputati del centrodestra e del centrosinistra che convergono al centro dell’emiciclo) … Onorevole Donno, per cortesia, la richiamo all’ordine. Onorevole Donno, la richiamo la seconda volta! Onorevole Donno, lei è espulso. Onorevole Donno, lei è espulso dall’Aula”.Accadeva nell’ambito dell’esame della legge sull’autonomia differenziata. In quei giorni…
13 giugno 2024
con atto della Camera n.1917, su iniziativa del ministero della giustizia retto da Carlo Nordio, e del Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, veniva avanzata la proposta di legge recante “norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della corte disciplinare”, nota alle cronache come “riforma Nordio” o sulla “separazione delle carriere”. La proposta assorbiva d’ufficio quattro precedenti proposte per la materia medesima, avanzate da Forza Italia, Italia Viva e Lega.9 dicembre 2024
Onorevole Nazario Pagano - relatore della proposta, presidente della Commissione affari costituzionali: “Onorevoli colleghi, l’Assemblea avvia oggi la discussione del disegno di legge costituzionale n. 1917 - cui sono abbinate le proposte di legge costituzionale: Enrico Costa n. 23, Giachetti n. 434, Calderone ed altri n. 806 e Morrone ed altri n. 824 - recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, nel testo licenziato dalla Commissione affari costituzionali”.16 gennaio 2025
Lorenzo Fontana - Presidente della Camera dei deputati: “Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge costituzionale n. 1917: "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". Dichiaro aperta la votazione. (Segue la votazione). Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva”.22 luglio 2025
Anna Rossomando – Vicepresidente del Senato: “Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge costituzionale, nel suo complesso. (Segue la votazione). Il Senato approva in prima deliberazione. (Applausi. Proteste). Invito i senatori Questori a intervenire. Colleghi, deponete i cartelli. Sospendo la seduta per venti minuti”.Una legge c.d. di “revisione” costituzionale, come quella in oggetto prevede per la sua entrata in vigore un procedimento “aggravato” rispetto all’approvazione di una legge ordinaria, che impone l’approvazione duplice da parte di Camera e Senato. Tra la prima e la seconda deliberazione di ciascuna camera devono intercorrere non meno di tre mesi, tempo inteso dal legislatore costituente come funzionale ad una meditata ponderazione della questione oggetto del voto. Per tale ragione, segue il voto in seconda deliberazione per ciascuna camera.
16 settembre 2025
La Camera approva che la discussione sulla proposta prosegua ininterrottamente sino alla sua votazione, l’esito di tale iniziativa, detta “seduta fiume”, è che gli interventi degli onorevoli deputati perdurano per tutta la notte sino al mattino seguente.L’intervento dell’onorevole Luciano D’Alfonso, alle ore 4:45 circa.
La seduta, sospesa alle 16 del 17 settembre 2025, è ripresa alle 12 del 18 settembre 2025
Sergio Costa - Vicepresidente Camera dei deputati: “Passiamo alla votazione finale […] (Segue la votazione). Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d’Italia, Lega-Salvini Premier, Forza Italia -Berlusconi Presidente-PPE e Noi Moderati”.30 ottobre 2025
Ignazio La Russa - Presidente del Senato: “Prima della votazione, voglio ringraziare personalmente tutti i Gruppi per la passione con cui hanno affrontato questo tema importante, a volte con qualche intemperanza, ma figlia di una passione politica che onora tutti voi e il Senato della Repubblica. (Applausi) Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo per la seconda deliberazione sul disegno di legge costituzionale, nel suo complesso. (Segue la votazione). Dichiaro chiusa la votazione, il Senato approva. Bene, bene bene bene. Appena avrete tolto i cartelli un po' eccessivi e contrari al Regolamento […]”.
19 dicembre 2025
Ufficio centrale per il referendum della Suprema Corte di Cassazione: “si sono presentati […] presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione quindici cittadini e […] hanno depositato […] la richiesta […] di promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per sottoporre a referendum […] il testo della legge di revisione costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, […] recante: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.28 gennaio 2026
Ufficio centrale per il referendum della Suprema Corte di Cassazione: “cinque dei cittadini promotori della raccolta delle firme di cui sopra si sono presentati presso la Cancelleria della Corte e […] hanno depositato sottoscrizioni cartacee e sottoscrizioni raccolte elettronicamente. […] Il personale ha proceduto alle verifiche e […] ha attestato di avere verificato l'esistenza di un totale di firme valide raccolte pari al numero di 546.463. Questo Ufficio ne prende in conseguenza atto”.6 febbraio 2026
L’ufficio centrale per il referendum della Suprema Corte di Cassazione “ritiene di formulare il nuovo quesito referendario […] nei termini seguenti: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento […] con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?» […] Si dispone che la presente ordinanza sia immediatamente comunicata […] al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Corte costituzionale”.Dato a Roma, addi' 13 gennaio 2026
DPR: “E' indetto il referendum popolare confermativo sul seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?». I relativi comizi sono convocati per i giorni di domenica 22 marzo e lunedi' 23 marzo 2026”.Dato a Roma, addi' 7 febbraio 2026
DPR: “Il referendum popolare confermativo gia' indetto con il decreto del 13 gennaio 2026 si terra’ sul seguente quesito, come riformulato dall'Ufficio centrale per il referendum della Corte suprema di cassazione in data 6 febbraio 2026: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?»”. Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica italiana Quanto riportato, è la genesi del referendum che ci accingiamo a votare, di cui sono menzionati i momenti più significativi: La sua proposta; l’inizio della discussione in assemblea; la prima e seconda approvazione per ciascuna camera; la domanda di raccolta firme e loro deposito; la riformulazione del quesito referendario e infine l’indizione da parte del Presidente Mattarella dei comizi elettorali.
Si giunge così a valutare l’innovazione del dettato costituzionale portato dalla proposta. A tale proposito si consiglia la consultazione del testo integrale, reperibile in Gazzetta Ufficiale al seguente indirizzo, pag.2 del documento: G.U. n.253 30-10-2025
Separazione totalizzante
L’articolo 1 della legge modifica l’articolo 87 della Costituzione caudando il suo primo comma che modificato reciterebbe così: “La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti". Questa innovazione invera l'arcinota “separazione delle carriere”, quel principio per cui il magistrato giudicante e requirente non debbono essere colleghi per evitare prevenzioni di sorta, nell’esercizio dei rispettivi poteri, l’uno, in favore dell’altro. La legge costituzionale tuttavia separa, nella sola accezione del termine “distinte carriere” ma non prescrive i termini in cui queste carriere debbono essere separate. Sarebbe il legislatore ordinario a stabilire in che modo discriminare il percorso professionale nei rispettivi ambiti. In altre parole, non la legge costituzionale essa stessa provvede a separare le carriere dei magistrati, ma un futuro intervento normativo darà attuazione a quello che rebus sic stantibus è solamente un princìpio.Giornali, televisioni, podcast, slogan di comitati spuntati come funghi per l’occasione, eminentissimi contributi di intellettuali di ogni estrazione, non fanno che ricalcare, proponendo lo stesso copione divenuto ormai ridondante, i motivi per cui votare in un senso o nell’altro alla “separazione delle carriere”. Tutti questi canali di disinformazione non hanno accortezza o scrupolo di menzionare che le innovazioni apportate dalla proposta non si esauriscono nella scissione delle “distinte carriere dei magistrati” ma operano una modifica radicale del sistema giurisdizionale. Annunziarla in questi termini è più immediato, più facile, dispensa dall’esercizio del giudizio critico ma priva i cittadini della conoscenza del reale stato di cose. Per separazione totalizzante si intende che la riforma, nonostante la sua complessità, è troppo spesso riassunta in un dualismo distorsivo: se sia giusto che un giudice possa divenire pubblico ministero e vice versa.
CSM
Il Consiglio Superiore della Magistratura è l’organo di autogoverno che garantisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Si compone di 33 membri, tra componenti laici (avvocati e docenti in materie giuridiche), togati (giudici e pubblici ministeri) e membri di diritto (Presidente della Repubblica, Primo presidente e Procuratore generale della Corte di Cassazione). Attualmente decide su: assunzioni (gestisce i concorsi pubblici per l'accesso alla magistratura); assegnazioni e trasferimenti (decide le sedi e gli uffici a cui destinare i giudici); promozioni (valuta la progressione in carriera dei magistrati); provvedimenti disciplinari (può sanzionare i magistrati per inadempimenti nell'esercizio delle loro funzioni). Esclusi i membri di diritto, i componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori di università in materie giuridiche ed avvocati. In altri termini i componenti togati sono eletti dai magistrati stessi, mentre i componenti laici sono eletti dal Parlamento.La “riforma Nordio” prevede invece l’istituzione di due diversi CSM, uno per la magistratura giudicante e uno per quella requirente. Questo vorrebbe dire che a provvedere alle questioni di uno dei due ordini professionali sarebbe un Consiglio che accoglie al suo interno soli membri di quello stesso ordine, ferma restando la presenza di un terzo di membri laici e del Presidente della Repubblica. Con altre parole, i componenti togati del CSM saranno tutti pubblici ministeri, nel caso alternativo tutti magistrati giudicanti. Si modificano così gli equilibri contemperati dalla presenza commista di p.m. e giudici nello stesso CSM, prevista dall’ordinamento attuale. Non si intende in meius o in peius ma certamente è un fattore che deve concorrere alla scelta in sede di espressione del voto.
Sorteggio
Come notato, attualmente, i membri del CSM siano essi laici o togati, sono selezionati mediante elezione. La riforma “sulla separazione delle carriere” introduce un meccanismo casuale di sorteggio in surroga a quello di elezione. La riforma dispone che componenti laici e togati per ciascun CSM “sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge”. Cerchiamo di chiarire: il Parlamento, dovrà redigere una lista di soggetti idonei, poi, tra i soggetti di tale lista sarà effettuato un sorteggio per selezionare i membri che faranno parte del CSM. I membri togati saranno sorteggiati tra tutti i magistrati in carriera che risponderanno a quel CSM, se della magistratura requirente o giudicante. Anzitutto bisogna notare un’asimmetria: mentre l’estrazione dei togati avviene sulla totalità dei soggetti idonei, i membri laici vengono prima selezionati mediante elezione e dopo estratti a sorte tra quelli preventivamente individuati. L’esito dell’estrazione perciò non potrà che coincidere con qualcuno che era già stato preventivamente selezionato. Il nodo della questione risiede nella frase nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. Da quanti soggetti dovrà essere composta la lista? Quante liste dovrà predisporre il Parlamento? Una sola per entrambi i CSM, con lo scarto dei membri sorteggiati nell’uno o nell’altro? Oppure due liste separate e distinte per ciascun CSM? Le domande non sono del tutto peregrine, dal momento che le variabili su cui si interrogano cambiano di molto gli esiti della riforma. Immaginiamo una lista che sia composta da 30 soggetti contro una composta da 300 soggetti. Statisticamente l’esito del sorteggio sarà decisamente più prevedibile e controllato nel primo caso. Per lo stesso principio una sola lista da cui sorteggiare i membri per entrambi i CSM diminuisce l’alea inerente all’estrazione. Non vi è nessuno che possa sopire tali interrogativi, o meglio, in caso di approvazione della riforma sarebbe il legislatore ordinario a soddisfare il dubbio. Ci si sta instancabilmente interrogando su quali siano la ratio e le controindicazioni del meccanismo di sorteggio. Si parla di redimere la magistratura dal correntismo, di rischio di subordinazione della magistratura al potere esecutivo; per tutte queste estrose rielaborazioni si possono consultare i canali mainstream.Materia disciplinare - Alta Corte
Con la proposta, la funzione disciplinare del CSM è deferita ad un nuovo organo costituzionale denominato “Alta Corte disciplinare”. L’Alta Corte, come disegnata dalla legge costituzionale Nordio-Meloni, consta di 15 membri, di cui 3 nominati dal Presidente della Repubblica, 3 dal Parlamento con il medesimo meccanismo della lista di preselezione sopra spiegato, 6 magistrati giudicanti e 3 requirenti estratti tra tutti gli appartenenti alle rispettive categorie. Il presidente dell’Alta Corte è eletto tra i membri selezionati dal Parlamento o dal Presidente della Repubblica.Bisogna prestare attenzione ad alcune importanti questioni: non si prevede la partecipazione di diritto del Presidente della Repubblica, tantomeno la circostanza che sia Egli a presiedere l’Alta Corte, una differenza di non poco momento rispetto al funzionamento dei CSM. Proseguendo si noti che ad oggi, il Consiglio Superiore della Magistratura si compone di 33 membri; tale numero è stabilito da una legge ordinaria, la n. 71 del 17 giugno 2022 (nota anche come "Riforma Cartabia") e non dalla stessa Costituzione che ne detta meramente i principi di funzionamento. A cosa si deve il particolare zelo di determinare il numero di componenti dell’Alta Corte nel dettato costituzionale? Per altri dettagli altamente rilevanti si è lasciato lacunoso silenzio (es. il funzionamento della lista di preselezione) invece per questo caso si è scelto di precisare tale particolare che invece avrebbe potuto essere puntualizzato con le leggi di attuazione come del resto accade per il CSM attuale. Si noti che la differenza non è di poco conto: una legge ordinaria segue un iter di approvazione ridicolo se paragonato a quello di una legge costituzionale, a maggior ragione visto l’uso o meglio l’abuso, che la politica (di ogni colore) perpetra nei confronti del procedimento legislativo. Inserire il numero dei consiglieri dell’Alta Corte vuol dire avvedersi di renderlo più difficile da modificare, dacciò si potrebbe dedurre che quel numero risulti da un preciso ragionamento strategico che naturalmente è conosciuto ai soli addetti ai lavori di cui non i cittadini che sono chiamati a votare.
L’Alta Corte propone equilibri rivisitati tra le varie componenti. Il CSM è composto da un terzo di membri laici, due terzi togati e tre di diritto incluso il Presidente, la corte disciplinare invece da un quinto di membri laici, tre quinti togati, un quinto scelti dal Presidente della Repubblica. Non si spiega anzitutto quale principio porti a discriminare nel numero magistratura requirente e giudicante, i p.m. sarebbero tre, mentre i giudici, sei (sommando, tre quinti di quindici). Quale preferenza è accordata ai giudici perché siano rappresentati nell’Alta Corte per il doppio dei pubblici ministeri?
Il Parlamento infine, ideale espressione del popolo, seleziona lo stesso numero di componenti del solo Presidente della Repubblica, cioè l’espressione di Camera e Senato in seduta comune coincide numericamente con quella di un uomo solo, pur nel suo ruolo di estrema importanza. L’articolo sull’Alta Corte termina così: "La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio”. Tecnicamente quanto letto concreta una “riserva di legge”, ossia una previsione con cui il legislatore costituzionale dispone che il legislatore ordinario detti le norme per una specifica materia. Il senso di questa riserva di legge va ricercato negli interventi normativi che seguiranno. Ci si deve aspettare allora, in attuazione alla riforma costituzionale un intervento di riforma di tutto l’impianto disciplinare. La legge Nordio-Meloni, come ormai ribadito più volte, non è sufficiente essa stessa a soddisfare le riforme che si propone ma devono conseguire leggi ordinarie che ne diano attuazione. Questo vuol dire che saranno future leggi a decidere gli esiti della questione. Il punto è che la legge ordinaria non è soggetta a possibilità di quesito referendario e spesse volte è adottata in modi così silenziosi che nel dibattito pubblico non ce n’è minima traccia. La legge di revisione costituzionale promossa dal Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro Carlo Nordio e presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni termina così: "Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore”. Probabilmente quando tra un anno l’attenzione sulla questione sarà dispersa, quando le pagine dei giornali saranno riempite di robaccia di nuovissima tiratura, silenziosamente una legge dal titolo anonimo “Norme in materia di giurisdizione e corte disciplinare” concluderà una partita cominciata anzitempo.
Conclusioni
La presente trattazione deve concludersi con alcune domande.Come può comprendere un comune cittadino una materia tanto complessa?
Ma se non può comprendere, come può esprimere un voto consapevole?
E come può, anche chi con fatica e passione si documenti, comprendere i ragionamenti che si celano dietro arguti meccanismi politici?
Ecco perché “riforma dell’ingiustizia”: perché il voto della grande parte sarà informato da delirante propaganda, complice un sistema di informazione viziato e connivente con le lobby politiche. L’informazione, qualunque sia il suo colore, è drogata dall’ingerenza indebita della politica; da strumento del cittadino per conoscere la realtà accade che diventi via maestra della politica per rifilare qualche prodotto, rendendo il cittadino bersaglio di campagne propagandistiche orchestrate ad arte per convincere dell’una o dell’altra tesi. Il frastuono della disinformazione eclissa il flebile sospiro della verità. A nessuno interessa di te. Importa solamente che tu voti quello che loro ti dicono di votare. Siamo soltanto un numero, soltanto un voto. Siamo l’ultima ruota del carro, l’ingranaggio di un sistema che ci possiede ma che senza di noi non potrebbe funzionare.